LEGGE 11 agosto 1991, n. 266
Legge-quadro sul volontariato
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Finalità e oggetto della legge
1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione
dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà
e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne
favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere
sociale, civile e culturale individuate dallo stato, dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome
devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le
organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le
amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
Art. 2.
Attività di volontariato
1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi
quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite
l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche
indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno
dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate
dall'associazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per
l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle
organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di
lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto
patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
Art. 3.
Organizzazioni di volontariato
1. E' considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente
costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga
in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e
gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che
ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di
compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a
quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che
l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini
di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle
cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli
aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro
obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del
bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti,
nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli
aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari
al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare
l'attività da essa svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture
proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture
pubbliche o con queste convenzionate.
Art. 4.
Assicurazione degli aderenti
ad organizzazioni di volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che
prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi
allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile
verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche
numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.
Art. 5
Risorse economiche
1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro
funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da :
a) contributi degli aderenti;
b) contributi dei privati;
c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte
nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e
beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono
inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare
donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, destinando i
beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità
previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.
3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della
trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del
codice civile.
4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di
volontariato, e indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che
residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre
organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo
le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in
mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.
Art. 6
Registri delle organizzazioni di volontariato
istituiti dalle regioni e dalle province autonome
1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei
registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi
pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle
agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli
articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di
volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla
richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli
aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione
periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e
l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle
organizzazioni scritte. Le regioni e le province autonome dispongono la
cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento
di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di 30 giorni dalla
comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera
di consiglio, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del
ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La
decisione del tribunale è appellabile, entro 30 giorni dalla notifica della
stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli
stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei
registri all' Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo
12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della
documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con
l'indicazione nominativa dei soggetti erogatori.
Art. 7.
Convenzioni
1. Lo Stato, le regioni le province autonome, gli enti locali e gli altri enti
pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato
iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrano
attitudine e capacità operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza
delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto
della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli
utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di
controllo delle loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui l'articolo 4 è elemento essenziale della
convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene
stipulata la convenzione medesima.
Art. 8.
Agevolazioni fiscali
1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo
3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo
svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e
dall'imposta di registro.
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui
all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si
considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono
esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono
esclusivamente i fini suindicati.
3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n.408, come modificato
dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1-bis è
aggiunto il seguente:
"1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi
principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le
erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato
costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano
destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla
normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da
almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione
di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità
delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni e integrazioni, per un
ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito d'impresa,
nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per
cento degli utili dichiarati e fino a un massimo di lire 100 milioni".
4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non
costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia
documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione
di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e
dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio
decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.
Art. 9.
Valutazione dell'imponibile.
1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29/9/73 n. 598, del come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/82, n. 954.
Art. 10.
Norme regionali e delle provincie autonome.
1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di
organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.
2. In particolare, disciplinano:
a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento
delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato,
all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le
regioni e le provincie autonome;
b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei
registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori
in cui esse operano;
c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di proprietà nella scelta delle
organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai
diversi settori di intervento;
d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di
volontariato;
f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei
registri di cui all’articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e
aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle provincie
autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle
organizzazioni stesse.
Art.11
Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi.
1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui
all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7
agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente
rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle
organizzazioni.
Art. 12
Osservatorio nazionale per il volontariato
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il
volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo
delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle
federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da
tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a
disposizione dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ha i seguenti compiti:
a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla
diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;
b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli
enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione
di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di
banche-dati nei settori di competenza della presente legge;
f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di
attuazione delle normative nazionali e regionali;
g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di
formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;
h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre
iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti all'attività
di volontariato;
i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato,
alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori
interessati.
2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento
per gli affari sociali, il fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere
finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.
Art.13
Limiti di applicabilità
1. E' fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non
contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di
cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle
connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972,
n. 772.
Art. 14
Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria
1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la
dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione
della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello
stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per
ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro
sulle organizzazioni di volontariato".
3. Le minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 dell’articolo
8 sono valutatate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni
1991, 1992, 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante l’utilizzazione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno
finanziario 1991, all’uopo utilizzando parzialmente l’accantonamento: “Legge-quadro
sulle organizzazioni di volontariato”.
Art. 15.
Fondi speciali presso le regioni.
1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad
un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e
dall'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12,
venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di
istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione
delle organizzazione di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di
sostenere a qualificarne l'attività.
2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazione di
ristrutturamento di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del
1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente
articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di
beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del
regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.
3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno
stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per
gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente
legge nella gazzetta ufficiale.
Art. 16
Norme transitorie e finali.
1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle provincie
autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le
norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno
dalla data dalla sua stessa entrata in vigore.
Art. 17
Flessibilità nell'orario di lavoro
1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di
cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto
di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni
previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con
l'organizzazione aziendale.
2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, infine, il
seguente comma: "Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per
consentire ai lavoratori che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora
la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato
riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari
forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente
con l'organizzazione dell’amministrazione di appartenenza."
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Istrana, addì 11 agosto 1991
Cossiga
Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Martelli