GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA
Parte Prima - martedì 28 novembre 2000
n.54
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI UTILIZZATI NEI LAVORI
SOCIALMENTE UTILI E NORME URGENTI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 1.
Collaborazione coordinata e continuativa
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei
lavori socialmente utili, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione può concedere alle imprese
e società, agli enti privati, agli esercenti arti e professioni che instaurano
un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con i predetti soggetti
per un periodo non inferiore a cinque anni un contributo fino al 100 per cento
dei contributi previdenziali ed assistenziali.
2. L'aiuto previsto si intende subordinato al rispetto delle vigenti normative
comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonchè alla definizione delle
procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del trattato istitutivo
dell'Unione Europea.
3. Con successivo specifico provvedimento legislativo si provvederà ad
autorizzare le spese di cui al presente articolo.
Art. 2.
Collaborazione coordinata e continuativa nelle pubbliche Amministrazioni
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere alle aziende ed enti
pubblici dipendenti dall'Amministrazione regionale o comunque da essa vigilati,
agli enti locali territoriali o istituzionali, nonché agli enti ed aziende da
questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza, un contributo pari a 60
milioni di lire ripartito in cinque annualità in quote di pari importo per ogni
lavoratore a cui trova applicazione il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.
81, così come recepito dalla presente legge, impegnato in lavori socialmente
utili finanziati con risorse del bilancio regionale ed a cui viene assicurata
l'occupazione per sessanta mesi attraverso i contratti di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e con un compenso
mensile non inferiore a lire 1.300.000. Nei casi in cui il soggetto promotore
sia l'Amministrazione regionale, l'Assessore per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare
la predetta misura.
2. Il contributo, con le medesime percentuali di cui al comma 6 dell'articolo 12
della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, può essere concesso agli enti
che stipulano contratti di diritto privato di durata triennale con i soggetti
prioritari di cui alla medesima legge regionale n. 85 del 1995. Il contributo di
cui al presente comma per ogni contratto di diritto privato è ripartito in tre
esercizi finanziari in quote di pari importo.
3. Al fine di consentire la costituzione di società miste promosse dagli enti
utilizzatori di lavoratori socialmente utili con la società Italia lavoro
S.p.A. o altre società partecipate dallo Stato o dalla Regione aventi medesime
finalità di stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in lavori
socialmente utili, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale,
la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere il
contributo di cui al comma 1 ai sopraddetti enti utilizzatori per ogni
lavoratore assunto a tempo indeterminato destinatario delle disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 1 e 2.
4. Al fine di facilitare la costituzione delle società miste di cui al comma 3,
agli enti locali che promuovono dette società possono essere concessi
contributi dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e lsulla base di criteri approvati entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della Conferenza
Regione-autonomie locali. Per le finalità del presente comma è autorizzata per
l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 5.000 milioni, che trova riscontro
nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
5. La selezione dei lavoratori destinatari della misura di cui al comma 1 è
operata dagli enti sulla scorta dei criteri stabiliti dalla Commissione
regionale per l'impiego, in conformità agli indirizzi adottati dai competenti
organi dello Stato conferendo priorità ai soggetti già utilizzati dal medesimo
ente.
6. La corresponsione del contributo di cui al comma 1 comporta la decadenza da
qualunque altro beneficio previsto dalla vigente normativa per i lavoratori
destinatari delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili,
con esclusione delle riserve, delle precedenze e delle priorità previste per
l'accesso ai pubblici impieghi.
7. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare le misure di cui ai
commi 1 e 3 rivolte a lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili
dall'Amministrazione regionale, ancorchè i predetti lavoratori siano stati
impegnati in iniziative finanziate con il fondo nazionale per l'occupazione.
8. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 e al comma 2 sono autorizzati, per
l'esercizio finanziario 2001, rispettivamente un limite di impegno quinquennale
di lire 14.000 milioni ed un limite di impegno triennale di lire 6.000 milioni.
La relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice
01.08.02, accantonamento 1001.
Art. 3.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario delloStato ai sensi
dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 4.
Norme di recepimento di disposizioni dello Stato in materia di lavori
socialmente utili
1. Al fine di favorire la collocazione lavorativa dei soggetti impegnati in
lavori socialmente utili, le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge
regionale 23 gennaio 1998, n. 3, nell'articolo 9, comma 1, della legge regionale
5 gennaio 1999, n. 4, e nell'articolo 9 della legge regionale 19 agosto 1999, n.
18, continuano a trovare applicazione anche a seguito dell'entrata in vigore del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
2. Ai soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468,
nonché parzialmente finanziati con oneri a carico del fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano
le disposizioni statali così come integrate dal comma 1. Alla concessione dei
benefici provvedono gli enti promotori o utilizzatori, assumendo a carico dei
propri bilanci la spesa occorrente. L'Assessore regionale per il lavoro, la
previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a
concedere i benefici di cui al presente comma in favore dei lavoratori impegnati
in progetti di lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del
bilancio regionale, nei limiti degli stanziamenti per il finanziamento di
progetti di lavori socialmente utili, nonché delle risorse regionali, statali e
comunitarie destinate a politiche attive del lavoro.
3. Al fine di favorire l'esternalizzazione dei servizi e l'occupazione stabile
nel tempo dei soggetti impegnati nei progetti, le disposizioni statali che
derogano alle procedure di evidenza pubblica previste per i soggetti ricadenti
nell'ambito del regime transitorio di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni,
così come disciplinato dal comma 1, trovano applicazione anche ai lavoratori
impegnati in progetti del piano straordinario di cui al decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 280, e nei piani di inserimento professionale di tipo
"a" di cui all'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n.
18, purché già approvati dalla Commissione regionale per l'impiego entro il 17
novembre 2000, data di approvazione della presente legge.
4. Per facilitare la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in
lavori socialmente utili l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare
un contributo una tantum, pari al 20 per cento dell'importo dei mutui accesi
dagli enti locali e, comunque, non superiore a 1.000 milioni, in forza delle
disposizioni statali vigenti, legati ai costi di esternalizzazione di attività.
5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata per l'esercizio finanziario
2001 la spesa di lire 2.000 milioni. L'onere relativo trova riscontro nel
bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
6. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione è autorizzato ad applicare le misure finalizzate
alla fuoriuscita dai lavori socialmente utili prioritariamente a quei soggetti
che sia alla data di presentazione della domanda del beneficio che all'atto
della fruizione della misura risultino essere effettivamente utilizzati in
lavori socialmente utili.
Art. 5.
Programma di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili
1. Gli enti che alla data del 1° ottobre 2000 utilizzavano lavoratori
destinatari delle disposizioni contenute nell'articolo 4, commi 1 e 2, della
presente legge approvano, con provvedimento dell'organo esecutivo dell'ente e
per l'Amministrazione regionale con decreto dell'Assessore regionale per il
lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, un
programma complessivo di fuoriuscita dei predetti lavoratori dal bacino dei
lavori socialmente utili. Tale programma deve prevedere la fuoriuscita di tutti
i soggetti utilizzati presso l'ente con l'esplicita individuazione delle misure
di fuoriuscita previste dalla normativa vigente. Il programma dell'ente può
prevedere l'inclusione anche di soggetti destinatari del regime transitorio che,
ancorchè utilizzati in precedenza presso altri enti, ne facciano richiesta e
purché nei loro confronti si sia proceduto a stipulare la convenzione di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
2. Il programma di cui al comma 1 deve pervenire all'Assessorato regionale del
lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione entro e non oltre il 31 gennaio 2001, pena la decadenza
dell'ente utilizzatore da tutti i benefici previsti dalla normativa vigente in
materia di lavori socialmente utili. La Commissione regionale per l'impiego
approva entro il 31 marzo 2001 i programmi degli enti. In caso di inadempienza
da parte di amministrazioni o enti soggetti al controllo e vigilanza della
Regione, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione segnala l'inadempienza all'am
ministrazione titolare delle funzioni di controllo o vigilanza, che provvede in
via sostitutiva.
3. Con successivi decreti dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione si provvede
all'autorizzazione delle relative misure ed all'erogazione dei relativi
finanziamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
4. Gli enti utilizzatori valutano le attitudini e le segnalazioni dei lavoratori
interessati alle misure e acquisiscono la notifica dell'opzione entro trenta
giorni dall'en trata in vigore della presente legge.
5. L'elenco generale delle attività socialmente utili di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3,
comprende, altresì, tutte quelle rientranti nell'ambito delle competenze
istituzionali degli enti utilizzatori delle attività, nonché quelle aggiuntive
funzionali allo sbocco occupazionale territoriale che possono essere finanziate
con risorse provenienti dai fondi strutturali europei, ovvero siano oggetto di
programmazione negoziata così come previsto dall'articolo 3, comma 2, dello
stesso decreto legislativo.
6. Gli organi deliberativi delle istituzioni di cui all'articolo 23, comma 2,
della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito dalla legge regionale 11
dicembre 1991, n. 48, possono adottare tutti i provvedimenti deliberativi volti
a realizzare l'esternalizzazione dei servizi da affidare ai soggetti impegnati
in lavori socialmente utili.
7. Le misure previste dalla presente legge possono essere applicate anche in
favore dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili fruitori di
trattamenti previdenziali. I relativi oneri restano a carico dei soggetti
promotori o attuatori escludendo ogni onere a carico del bilancio della Regione.
Art. 6.
Rifinanziamento di norme in materia di lavoro
1. Al fine di consentire il finanziamento e la prosecuzione degli interventi di
cui all'articolo 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive
modifiche ed integrazioni e le relative misure di fuoriuscita è autorizzata,
per l'esercizio finanziario 2000, l'ulteriore spesa di lire 68.000 milioni e per
l'esercizio finanziario 2001 l'ulteriore spesa di lire 30.000 milioni.
2. Al fine di consentire il finanziamento e la prosecuzione degli interventi di
cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive
modifiche ed integrazioni e le relative misure di fuoriuscita, per le finalità
di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo, nonché per la prosecuzione delle
attività e le relative misure di fuoriuscita dei lavoratori destinatari delle
disposizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, è autorizzata per l'esercizio
finanziario 2000 l'ulteriore spesa di lire 183.100 milioni, di cui lire 5.000
milioni destinati a contratti di diritto privato, e per l'esercizio finanziario
2001 l'ulteriore spesa di lire 300.000 milioni, di cui lire 160.000 milioni
destinati ai contratti di diritto privato.
3. Al fine di consentire il finanziamento e la prosecuzione degli interventi di
cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27 è
autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 l'ulteriore spesa di lire 1.120
milioni e per l'esercizio finanziario 2001 l'ulteriore spesa di lire 2.000
milioni.
4. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998,
n. 3 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio
finanziario 2000 l'ulteriore spesa di lire 10.000 milioni e per l'esercizio
finanziario 2001 l'ulteriore spesa di lire 40.000 milioni.
5. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 26
della legge 24 giugno 1997, n. 196 fino al 30 aprile 2001, è autorizzata per
l'esercizio finanziario 2000 l'ulteriore spesa di lire 22.000 milioni e per
l'esercizio finanziario 2001 l'ulteriore spesa di lire 4.000 milioni.
6. Per le finalità dell'articolo 18 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18
è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi
finanziari 2000 e 2001.
7. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare la quota di cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 per le
attività socialmente utili di cui il soggetto utilizzatore è l'Amministrazione
regionale.
8. La quota di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81 per le attività socialmente utili finanziate con il Fondo nazionale
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
nonché per le attività socialmente utili di cui il soggetto finanziatore è
l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione
professionale e dell'emigrazione resta a carico dell'Amministrazione regionale.
9. Per l'esercizio finanziario 2000 agli oneri di lire 284.520 milioni di cui al
presente articolo si provvede quanto a lire 262.220 milioni con le
disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1020, quanto a lire 22.000
milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1018 e
quanto a lire 300 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257,
accantonamento 1001, del bilancio della Regione siciliana. Per l'esercizio
finanziario 2001 l'onere di lire 376.300 milioni trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione siciliana, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
Art. 7.
Contributi alle imprese per assunzioni a tempo indeterminato
1. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1991,
n. 27 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, l'ulteriore spesa di
lire 50.000 milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle
disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1018, del bilancio della
Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 8.
Norme concernenti i piani di inserimento professionale
1. Le disposizioni relative ai piani per l'inserimento professionale dei giovani
privi di occupazione, di cui all'articolo 15 del decreto legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle previste dall'articolo 10
della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18 si applicano, nell'ambito della
Regione, fino al 31 dicembre 2002.
2. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 20
gennaio 1998, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 1998, n.
52, così come modificate ed integrate dall'articolo 11 della legge regionale 5
gennaio 1999, n. 4 si applicano ai giovani residenti nel territorio della
Regione fino al 31 dicembre 2002.
3. L'obbligo del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa di cui
all'articolo 15, comma 5, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito
con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è da ritenersi assolto
ove lo stesso abbia proceduto all'assunzione, anche attraverso contratti di
formazione e lavoro o contratti di apprendistato, dei giovani impegnati in
analoghi progetti.
Il calcolo della percentuale del 60 per cento va interpretato, nel caso di
frazione della predetta percentuale, computando la stessa all'unità inferiore
per difetto.
4. Ai piani di inserimento professionale di tipo "a" di cui
all'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, approvati dalla
Commissione regionale per l'impiego anteriormente al 31 luglio 2000, trovano
applicazione gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9 e 11 del decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468.
Art. 9.
Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30
1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, e
successive modifiche ed integrazioni è abrogato.
2. Per le finalità dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale 7 agosto
1997, n. 30, introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1998,
n. 3, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100
milioni, cui si provvede con la riduzione di pari importo delle disponibilità
del capitolo 33735 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario
medesimo.
3. Le disposizioni di cui al Titolo I della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30
si applicano ai dirigenti di azienda fuoriusciti dal mercato del lavoro in
possesso dei requisiti previsti dalla legge medesima.
4. All'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 è aggiunta la
seguente lettera:
"d) ogni altra categoria di datori di lavoro".
5. Il contributo di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n.
3 e successive modifiche ed integrazioni è erogato nell'importo superiore di
lire 80 milioni ai soggetti aventi diritto i quali presentino la relativa
istanza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 10.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi
dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 11
Organi collegiali
1. La Commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 1 della legge
regionale 5 marzo 1979, n. 18, e successive modifiche e integrazioni, dura in
carica cinque anni ed è integrata da due componenti effettivi e due supplenti
designati dall'Associazione nazionale comuni italiani-Sicilia (ANCI) e
dall'Unione regionale delle province siciliane (URPS). Alla stessa vengono,
altresì, demandate le attribuzioni assegnate agli organi di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. La
predetta disposizione trova applicazione anche nei riguardi della Commissione
attualmente in carica.
Art. 12.
Servizi per l'impiego
1. Nelle more della riforma dei servizi per l'impiego e della formazione
professionale, l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
è autorizzata a stipulare convenzioni con gli enti ed organismi previsti
dall'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche
ed integrazioni, nell'ambito dei piani finanziati, per l'attivazione di misure
di politica attiva del lavoro.
Art. 13.
Servizi informatici
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione è autorizzato a provvedere alla organizzazione
del servizio informativo del lavoro per la Sicilia, in armonia con i principi
contenuti nell'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
nell'ambito degli interventi concernenti l'informatizzazione dei servizi
dell'impiego di cui all'articolo 4 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 35
e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario
2000 la spesa di lire 100 milioni cui si provvede con la riduzione di pari
importo delle disponibilità del capitolo 33652 del bilancio della Regione per
l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 14.
Provvedimenti inerenti l'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione
professionale
1. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 è
così modificato: "L'incarico è conferito per un quinquennio e s'intende
confermato qualora non intervenga provvedimento di revoca entro un anno dalla
relativa scadenza".
2. La denominazione "Agenzia del lavoro" riportata nella tabella A
allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 viene modificata in
"Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale".
3. Il Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro, di cui
all'articolo 26 della legge 7 agosto 1997, n. 30 viene incardinato nella
struttura organica dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione
professionale.
4. Al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36,
così come modificato dall'articolo 26, comma 4, della legge regionale 7 agosto
1997, n. 30, le parole "con qualifica di dirigente superiore" vengono
sostituite con le parole "con qualifica di dirigente di seconda fascia e
per necessità di servizio con qualifica di dirigente di terza fascia, ed in tal
caso trova applicazione l'articolo 9, comma 5, della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10".
Art. 15.
Interventi per l'inserimento lavorativo di soggetti a rischio
1. Al fine di consentire il reinserimento lavorativo ed il recupero sociale di
soggetti a rischio, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale,
la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere per
l'esercizio finanziario 2001 un contributo straordinario di lire 10.000 milioni
al comune di Palermo per l'utilizzazione in misure di politica attiva del lavoro
degli ex carcerati, dei soggetti dimessi da comunità o centri di cura e
recupero di tossicodipendenti e soggetti d'alcoolismo, inclusi nella graduatoria
dei cantieri di lavoro del progetto "Emergenza Palermo", nonché del
personale di supporto dei relativi cantieri. (inciso omesso in quanto
impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
2. L'onere autorizzato con il presente articolo trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
Art. 16.
Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio
1991, n. 27
1. Ai fini della riserva di cui all'articolo 7 della legge regionale 15 maggio
1991, n. 27, così come modificato dall'articolo 19 della legge regionale 1
settembre 1993, n. 25, nel periodo di 180 giorni di partecipazione ai progetti
di utilità collettiva devono essere computate anche le giornate in cui non vi
sia stata effettiva prestazione lavorativa per gravidanza, puerperio, servizio
militare, infortunio sul lavoro.
Art. 17.
Provvedimenti inerenti la formazione professionale
1. All'articolo 2 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, così come
integrato dall'articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 31 e
dall'articolo 48, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è
aggiunto il seguente comma:
"2 ter. I commi 1 e 2 del presente articolo non trovano applicazione ai
lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità o
vecchiaia richiesti dalla disciplina vigente".
2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione, nell'ambito dell'attuazione della normativa
vigente in materia di erogazione dei servizi formativi, stabilisce entro il 31
agosto di ogni anno il calendario dell'anno formativo. Nell'ambito delle
attività finanziate con il piano annuale il personale di cui al comma 1 può
essere utilizzato in attività di aggiornamento, riqualificazione e di politica
attiva del lavoro.
3. Per il controllo e la certificazione di rendiconti di spesa relativi alle
attività formative affidate ad enti ed organismi previsti dalla normativa
vigente, l'Amministrazione regionale può avvalersi di società di revisione
iscritte all'albo speciale istituito presso il Ministero della giustizia per le
società di revisione o presso la CONSOB. La spesa necessaria al controllo e
alla certificazione dei rendiconti dovrà essere prevista nell'ambito del
finanziamento di ciascun intervento. Il controllo e la certificazione dei
rendiconti delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli enti ed
organismi attuatori è ispirato a criteri di coerenza, congruità ed inerenza
della spesa alle attività progettuali.
Art. 18.
Attività di formazione nelle scuole di servizio sociale
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare, con le procedure
previste per la programmazione, agli enti gestori delle scuole di servizio
sociale ammessi nell'ultimo triennio ai benefici di cui alla legge regionale 18
agosto 1979, n. 200 e successive modifiche ed integrazioni, purchè in possesso
dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, le attività ed i tirocini
formativi e di orientamento per assistenti sociali ed operatori del comparto
socio-assistenziale; è autorizzato, altresì, a finanziare le relative
attività di formazione continua, aggiornamento, perfezionamento, ricerca sui
servizi sociali e sul fabbisogno formativo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 3.000
milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003.
3. Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 2001 e 2002 trovano riscontro
nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
Art. 19.
Interventi per il reinserimento dei lavoratori emigrati
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo
massimo concedibile per i finanziamenti di cui all'articolo 15 sub a) della
legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come sostituito dall'articolo 17 della
legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, è elevato a lire 150 milioni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo
massimo concedibile per i finanziamenti di cui all'articolo 15 sub b) della
legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come sostituito dall'articolo 17 della
legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, è elevato a lire 200 milioni.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo
massimo concedibile per i finanziamenti di cui all'articolo 15 sub c) della
legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come sostituito dall'articolo 17 della
legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, è elevato a lire 150 milioni.
Art. 20.
Istituzione del Comitato per il lavoro, l'occupazione e le politiche sociali
1. E' istituito, presso la Presidenza della Regione, il Comitato regionale per
il lavoro, l'occupazione e le politiche sociali con il compito di assistere il
Presidente nell'individuazione e nel coordinamento delle iniziative e degli
strumenti volti a favorire la crescita dell'occupazione, anche attraverso un
raccordo operativo con gli altri organi dell'Amministrazione regionale, nonché
con il dipartimento della programmazione e con le strutture di cui agli articoli
17 e 22 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è
composto da:
a) tre docenti universitari esperti nelle materie affidate all'attività del
Comitato;
b) due esperti designati dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, di cui uno con funzioni di
vicepresidente;
c) sette esperti designati rispettivamente: uno dal Presidente della Regione,
uno dall'Assessore regionale alla Presidenza, uno dall'Assessore regionale per
l'industria, uno dall'Assessore regionale per gli enti locali, uno
dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la
pesca, uno dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, uno
dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
3. Il Presidente della Regione nomina il presidente del Comitato fra i
componenti del Comitato stesso.
4. E' istituito presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione un
gruppo di supporto per lo svolgimento dell'attività del Comitato.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario
2001 la spesa di lire 200 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale
della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
6. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è determinata ai sensi
dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e
successive modifiche ed integrazioni.
Titolo II
PRIME NORME PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI DISABILI
Art. 21.
Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili
1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza
sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, il Fondo regionale
per l'occupazione dei disabili, con una dotazione finanziaria iniziale di lire
1.000 milioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario
2000 la spesa di lire 1.000 milioni, cui si provvede con parte delle
disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della
Regione siciliana per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 22.
Comitato di gestione del Fondo
1. Il Fondo è amministrato da un comitato di gestione, nominato con decreto
dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione, composto dal medesimo Assessore, in qualità di
Presidente; dal competente dirigente generale del predetto Assessorato, il quale
sostituisce altresì il presidente in caso di assenza o impedimento; dal
dirigente generale preposto al dipartimento della formazione professionale; da
sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e da sei
componenti designati dalle organizzazioni datoriali comparativamente più
rappresentative; da sei componenti designati dalle associazioni delle categorie
di disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e da sei
rappresentanti degli enti locali di cui tre designati dall'Associazione
nazionale comuni d'Italia - Sicilia (ANCI) e tre dall'Unione regionale delle
province siciliane (U.R.P.S.). Partecipa alle sedute, con funzioni consultive,
il dirigente del competente servizio del predetto Assessorato.
2. Il comitato dura in carica quattro anni ed i componenti non di diritto
possono essere riconfermati per una sola volta. Per ogni componente effettivo è
nominato un supplente.
3. Il comitato di gestione può procedere all'audizione di associazioni ed
organizzazioni delle categorie dei disabili, le quali non facciano parte con
propri rappresentanti della composizione del medesimo comitato, in ragione di un
rappresentante per ciascuna associazione od organizzazione.
Art. 23.
Funzioni e compiti del comitato di gestione
1. Il comitato di gestione delibera sulle seguenti materie: programmazione delle
attività del fondo; assegnazione ed utilizzazione delle relative risorse
finanziarie, anche per la parte da destinare alle spese di funzionamento;
criteri per la concessione dei finanziamenti, spese ammissibili e connessi
parametri finanziari; requisiti e condizioni di ammissione ai benefici,
modalità e procedure per la presentazione e la valutazione delle richieste di
intervento e per l'erogazione delle sovvenzioni. Il comitato inoltre coordina,
avvalendosi dei competenti uffici, l'azione di monitoraggio sulle iniziative
finanziate e sui risultati conseguiti; esprime parere sui criteri per
l'effettuazione degli accertamenti ispettivi in ordine all'utilizzo dei
finanziamenti ed alla valutazione delle relative risultanze; propone l'adozione
delle misure ritenute opportune o necessarie per il miglioramento del livello
qualitativo degli interventi; verifica l'andamento amministrativo-contabile
della gestione del fondo; approva entro il 28 febbraio di ogni anno la relazione
consuntiva sugli interventi realizzati e sui risultati conseguiti durante l'anno
precedente.
2. Le delibere del comitato sono approvate e rese esecutive con provvedimento
dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione.
3. Fino all'entrata in funzione delle commissioni provinciali di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il comitato di
gestione approva i programmi di attività intesi ad ottenere l'intervento del
fondo regionale di cui al presente articolo e del fondo nazionale di cui
all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, autorizzando la concessione
dei relativi finanziamenti, nonchè la stipula delle convenzioni previste dagli
articoli 11 e 12 della medesima legge.
Art. 24.
Finanziamento di programmi regionali di attività ed iniziative
1. Possono essere ammesse al finanziamento a carico del Fondo le spese previste
nell'ambito dei programmi regionali di attività per l'inserimento lavorativo
dei disabili, relativamente alle seguenti voci: contributi integrativi di quelli
previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n.
68; sovvenzioni a favore di enti ed organismi che abbiano tra le loro finalità
istituzionali il sostegno a favore dei lavoratori disabili, per la promozione e
realizzazione di specifiche iniziative volte all'inserimento lavorativo dei
soggetti appartenenti alle categorie interessate; copertura degli oneri per
l'espletamento di attività formative, nell'ambito delle convenzioni di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68.
Art. 25.
Organizzazione dell'attività del comitato
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione, sentito il comitato di gestione, provvede ad
emanare con proprio decreto le disposizioni per l'organizzazione ed il
funzionamento del medesimo comitato.
2. I competenti organi dell'Amministrazione regionale del lavoro, in conformità
ai principi organizzativi contenuti nella legge regionale 15 maggio 2000, n. 10
provvedono alla individuazione degli uffici di cui il comitato si avvale per lo
svolgimento della propria attività.
3. Ai componenti del comitato di gestione è corrisposto per l'attività svolta
un compenso il cui ammontare è determinato a norma delle vigenti disposizioni,
oltre alla diaria di missione ed al rimborso delle spese, ove spettanti.
4. Con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, di
concerto con l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione sono determinate le modalità di
gestione, amministrativo-contabili del fondo, nonché di versamento allo stesso
dei proventi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Art. 26.
Norme transitorie
1. Fino all'istituzione delle commissioni provinciali di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, i criteri e le procedure per il
collocamento e per l'inserimento lavorativo dei disabili sono determinati,
sentita la commissione regionale per l'impiego, dall'Assessore regionale per il
lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.
2. In attesa della istituzione dei comitati tecnici di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 23 dicembre l997, n. 469 e successive modifiche ed
integrazioni, i relativi compiti sono assolti da comitati provinciali per il
sostegno dei disabili istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro
composti:
a) dal direttore del medesimo ufficio, in qualità di presidente, o da altro
funzionario dallo stesso delegato;
b) da due medici designati dalla competente azienda USL, specializzati in
medicina del lavoro e in medicina legale;
c) da due componenti designati dalle associazioni rappresentative dei disabili,
presenti a livello provinciale;
d) da due componenti della Commissione provinciale per l'impiego designati dalla
stessa, in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e datoriali.
3. I comitati tecnici sono rinnovati ogni quattro anni.
Art. 27.
Collocamento lavorativo dei disabili
1. L'attuazione delle procedure per il collocamento e l'inserimento lavorativo
dei disabili è demandata agli uffici del lavoro, ferma restando l'azione di
vigilanza di competenza degli ispettorati del lavoro.
Art. 28.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Messina, 26 novembre 2000.
LEANZA
Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione
ADRAGNA
NOTE
Avvertenza:
Art. 4.
[1. Possono essere utilizzati nei lavori socialmente utili di cui all'art. 1,
comma 2, lettere a), b) e c):
a) lavoratori in cerca di prima occupazione o disoccupati iscritti da
più di 2 anni nelle liste del collocamento;
b) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità non percettori
dell'indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione;
c) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e percettori
dell'indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione;
d) lavoratori che godono del trattamento straordinario di integrazione
salariale sospesi a zero ore;
e) gruppi di lavoratori espressamente individuati in accordi per la
gestione di esuberi nel contesto di crisi aziendali, di settore e di area;
f) categorie di lavoratori individuate, anche per specifiche aree
territoriali, mediante delibera della Commissione regionale per l'impiego, anche
ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettera c), della legge 23 luglio 1991, n.
223;
g) persone detenute per le quali sia prevista l'ammissione al lavoro
esterno come modalità del programma di trattamento.
2. Per i progetti predisposti dall'Amministrazione penitenziaria e dalla
giustizia minorile, concernenti attività lavorative destinate ad essere svolte
all'interno degli istituti penitenziari e dei servizi minorili, possono essere
utilizzate, con esclusione di ogni altro soggetto, persone detenute diverse da
quelle di cui alla lettera g) del comma 1, con preferenza per quelle per le
quali il termine di espiazione della pena ricada nell'ambito di durata del
progetto].
Art. 5
[1. I progetti di lavori socialmente utili di cui all'art. 1, comma 2, lettere
a), b) e c), corredati dai provvedimenti di approvazione validamente assunti dai
soggetti promotori, sono presentati alle commissioni regionali per l'impiego
competenti, che provvedono all'approvazione dei progetti entro 60 giorni,
decorsi i quali il medesimo si intende approvato, sempreché entro tale termine
non venga comunicata, dalla direzione regionale del lavoro - settore politiche
del lavoro, al soggetto proponente la carenza delle risorse economiche
necessarie ovvero la richiesta di integrazione di informazioni riguardanti il
progetto.
2. I progetti devono essere presentati utilizzando il modello elaborato secondo
i criteri di base definiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano. I progetti relativi a lavori di pubblica
utilità devono essere corredati dagli elementi di cui all'art. 2. I progetti
relativi ad attività inserite in interventi formativi devono essere corredati
dal progetto formativo debitamente autorizzato. I progetti relativi ad attività
dirette al raggiungimento di obiettivi di carattere straordinario devono essere
corredati dalla dichiarazione dell'organo competente del soggetto proponente
circa l'effettivo carattere straordinario degli obiettivi da raggiungere. Ai
fini della tempestività degli interventi per la promozione e l'attivazione dei
lavori socialmente utili:
a) per gli enti locali spetta alla giunta assumere le deliberazioni in
materia di promozione di progetti;
b) per gli enti locali, la giunta, al fini dell'approvvigionamento di
quanto strettamente necessario per la immediata operatività dei progetti, può
ricorrere, previa autorizzazione del prefetto, a procedure straordinarie, anche
in deroga alle normative vigenti in materia, fermo restando quanto previsto
dalla normativa in materia di lotta alla criminalità organizzata;
c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente utili è
tenuta a procedere, ricorrendone i presupposti, secondo le disposizioni
dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con esclusione del comma 4 del
medesimo articolo, nonché dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Le commissioni regionali per l'impiego competenti possono stabilire criteri
di priorità per l'approvazione dei progetti per i quali si richieda il
finanziamento a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236; tra le priorità vanno previste la finalizzazione
dei progetti all'occupazione stabile dei soggetti utilizzati, la partecipazione
dell'ente pubblico al finanziamento del progetto, lo svolgimento di attività
formative, la presenza della convenzione di cui all'art. 2, comma 6, sin
dall'inizio del progetto. A tal fine possono, altresì, fissare dei termini
entro i quali consentire la presentazione dei progetti, per potere effettuare
una comparazione qualitativa dei progetti medesimi e richiedere informazioni
integrative al modello di presentazione.
4. I progetti possono essere redatti sulla base di convenzioni elaborate dai
Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche
aventi competenze interregionali. Le convenzioni contengono il piano generale di
svolgimento delle attività di lavori socialmente utili, mentre le modalità di
attuazione in ambito locale sono contenute nei singoli progetti da presentare
agli organi regionali competenti per l'approvazione. Le disposizioni contenute
nel presente comma non si applicano ai progetti interregionali presentati entro
il 31 dicembre 1997].
Art. 6
[1. Per tutti i soggetti da assegnare alle attività socialmente utili si tiene
conto, preliminarmente, della corrispondenza tra la qualifica posseduta dai
lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del progetto e
del principio delle pari opportunità.
2. L'assegnazione dei lavoratori non percettori di trattamenti previdenziali ai
progetti, è limitata a coloro che aderiscono volontariamente e avviene a cura
delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in
agricoltura competenti, secondo i criteri previsti per l'attuazione dell'art. 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.
Le commissioni regionali per l'impiego competenti possono deliberare che, in
caso di nuclei familiari privi di reddito composti da disoccupati coniugati,
conviventi ovvero da orfani di entrambi i genitori ovvero monoparentali con
figli e solo ai fini del predetto inserimento, sia riconosciuta una determinata
diminuzione del punteggio posseduto, secondo i criteri di cui al citato art. 16.
3. L'assegnazione ai progetti dei lavoratori percettori di trattamenti
previdenziali, di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e d), avviene a cura delle
sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura
competenti, secondo il maggior periodo residuo di percepimento del trattamento
previdenziale, limitatamente ai progetti la cui durata non sia superiore a tale
residuo periodo.
4. Per i progetti formulati con riferimento a crisi aziendali, di settore o di
area, l'assegnazione avviene limitatamente a gruppi di lavoratori, espressamente
individuati nel progetto medesimo, fatte salve le qualifiche professionali
altamente specializzate o dirigenziali, nella misura massima del 10 per cento.
5. L'assegnazione dei lavoratori secondo i criteri di cui al comma 2, avviene
attraverso l'avviamento di un numero di lavoratori pari a tre volte quello
richiesto nel progetto, laddove l'ente promotore richieda di effettuare, in tale
ambito, una selezione di idoneità al raggiungimento degli obiettivi del
progetto, con particolare riferimento alle finalità occupazionali.
6. Nei casi di cui all'art. 3, comma 2, l'assegnazione dei lavoratori può
avvenire su richiesta nominativa.
7. Nei casi di cui all'art. 2, comma 6, l'organismo gestore, sin dall'inizio del
progetto, effettua la selezione di idoneità di cui al comma 5 e può altresì
richiedere l'assegnazione nominativa di una parte dei lavoratori, in possesso
delle qualifiche maggiormente specializzate.
8. Qualora l'assegnazione riguardi soggetti appartenenti alle categorie di
lavoratori di cui alle lettere f) e g) del comma 1 dell'art. 4, che si trovino
in condizioni tali da rendere difficile l'integrazione sociale oltre che
lavorativa, le commissioni regionali per l'impiego competenti possono prevedere
il loro inserimento mirato tramite richiesta nominativa.
9. Non possono comunque essere assegnati al progetti lavoratori che provengano
dalla partecipazione ad altri progetti, a meno che non sia trascorso un periodo
di almeno 6 mesi dalla conclusione del precedente progetto].
Art. 9
[1. L'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle attività di cui all'art. 1,
da parte dei soggetti percettori di trattamenti previdenziali, comporta la
perdita del trattamento e la cancellazione dalla lista regionale di mobilità di
cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La perdita del trattamento e
la cancellazione sono disposte dal responsabile della sezione circoscrizionale
per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed avverso il provvedimento
è ammesso ricorso entro trenta giorni alla Direzione regionale del lavoro -
settore politiche del lavoro, che decide con provvedimento definitivo entro
venti giorni. La partecipazione ad attività di orientamento e di formazione,
disposta dal competenti uffici pubblici, costituisce giustificato motivo di
rifiuto dell'assegnazione.
2. La perdita del trattamento previdenziale e la cancellazione dalla lista di
mobilità di cui al comma 1, non possono essere disposte quando le attività
offerte si svolgono in un luogo distante più di 50 chilometri da quello di
residenza del lavoratore o comunque non raggiungibile in 60 minuti con mezzi
pubblici di linea. La commissione regionale per l'impiego, tenuto conto delle
caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso, può
modificare i predetti limiti relativi alla dislocazione geografica
dell'iniziativa.
3. La decadenza e la cancellazione di cui al comma 1 operano, inoltre, quando
gli enti utilizzatori chiedono, per iscritto, alle competenti sezioni
circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura la revoca
dell'assegnazione, qualora i soggetti non abbiano partecipato regolarmente alle
attività socialmente utili alle quali siano stati assegnati o non abbiano
rispettato le condizioni di utilizzo impartite.
4. I soggetti non percettori di trattamenti previdenziali cessano dalla
partecipazione alle attività di cui all'art. 1, nelle ipotesi e con le
modalità di cui al comma 3.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, gli organismi utilizzatori possono chiedere,
per la residua durata del progetto o della prestazione, la sostituzione con
altro lavoratore].
Art. 11
[1. A partire dal 1° gennaio 2000, le risorse del Fondo per l'occupazione di
cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, preordinate al
finanziamento dei lavori socialmente utili, sono ripartite a livello regionale;
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, in relazione al numero delle persone in cerca di
prima occupazione e dei disoccupati, secondo la definizione ISTAT, rilevato,
come media delle quattro rilevazioni trimestrali per l'anno precedente. Sino al
31 dicembre 1999 la ripartizione viene effettuata secondo l'incidenza della
disoccupazione e l'entità delle risorse mediamente assegnate negli anni 1996 e
1997.
2. A partire dal 1° gennaio 2000, le commissioni regionali per l'impiego
destinano una quota non inferiore all'80 per cento delle risorse assegnate al
finanziamento dei progetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b). A
partire dal 1° gennaio 1998, le commissioni regionali per l'impiego destinano
una quota non inferiore al 10 per cento ai progetti di lavori socialmente utili
eventualmente presentati sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi
dell'art. 5, comma 4.
3. A partire dal 1° gennaio 2000, le commissioni regionali per l'impiego
riservano una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse assegnate al
finanziamento di progetti che prevedano l'utilizzo di soggetti che non siano mai
stati impegnati in lavori socialmente utili e che non abbiano fruito di
trattamenti previdenziali o di mobilità.
4. Le regioni e le province possono destinare risorse, utilizzabili nei
rispettivi territori, per il finanziamento degli oneri connessi al pagamento
dell'assegno di cui all'art. 8, comma 3, ai lavoratori impegnati in progetti di
lavori socialmente utili. A tal fine verseranno all'INPS tali risorse in
coerenza con gli stanziamenti previsti a bilancio. Tali risorse sono
utilizzabili con le stesse modalità e gli stessi effetti di quelle del Fondo
per l'occupazione di cui al comma 1, ivi compresi gli oneri, forfettariamente
calcolati, per la corresponsione degli assegni familiari.
5. Le direzioni regionali del lavoro - settore politiche del lavoro e le agenzie
per l'impiego possono concordare con le sedi regionali dell'INPS modalità e
criteri per il monitoraggio e il flusso informativo relativamente all'effettivo
utilizzo delle risorse assegnate in ambito regionale.
6. I soggetti promotori possono altresì, al momento della presentazione del
progetto, indicare l'impegno a destinare risorse per il finanziamento degli
oneri connessi al pagamento dell'assegno di cui all'art. 8, comma 3, ai
lavoratori impegnati nel progetto medesimo. In caso di approvazione del
progetto, possono versare all'INPS quote mensili per il pagamento degli assegni
e per la copertura dei benefici accessori in favore dei lavoratori
effettivamente impegnati, ovvero provvedere direttamente alla corresponsione
degli assegni versando all'INPS, in un'unica soluzione, gli importi necessari
alla copertura dei benefici accessori.
7. Le risorse a carico del Fondo per l'occupazione sono utilizzate:
a) per il pagamento degli assegni in favore dei lavoratori utilizzati e
per la copertura dei benefici accessori;
b) per le spese che riguardano la formazione dei lavoratori utilizzati
nel limite massimo di L. 1.000.000 pro capite;
c) nel caso di progetti di pubblica utilità, per il finanziamento delle
spese relative all'avvio delle società miste ovvero di cooperative e loro
consorzi, ovvero di consorzi artigiani, nel limite massimo di L. 5.000.000 pro
capite per richieste di contributi relativi alla dotazione di attrezzature;
d) nel caso di progetti di pubblica utilità per le spese relative
all'assistenza tecnico-progettuale delle agenzie di promozione di lavoro e di
impresa, sino ad un limite massimo di L. 500.000 pro capite;
8. L'erogazione dei contributi di cui al comma 7, lettere c) e d) dovrà
comunque prevedere un saldo non inferiore al 50 per cento subordinato alla
effettiva realizzazione del piano di impresa].
Nota all'art. 9, comma 1:
L'art. 5 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, recante: "Misure di
politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21
dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità.
Disposizioni varie." a seguito dell'abrogazione del comma 2 risulta come
segue:
"1. Il datore di lavoro per beneficiare degli incentivi di cui al presente
titolo dovrà produrre apposita istanza in bollo all'Assessore regionale per il
lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione per
essere preventivamente autorizzato al conguaglio contributivo di cui ai
successivi articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.".
Nota all'art. 9, comma 2:
L'art. 15, comma 4, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, introdotto
dall'art. 3 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, così dispone:
"L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare all'Istituto nazionale
per la previdenza sociale il rimborso delle spese sostenute per l'erogazione,
tramite conguaglio, degli incentivi previsti agli articoli precedenti.".
Nota all'art. 9, comma 4:
L'art. 3 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, a seguito dell'integrazione
apportata dalla disposizione che si annota, così risulta:
"1. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono individuati i
seguenti datori di lavoro beneficiari dei contributi:
a) imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di
imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile
organizzazione nel territorio della Regione siciliana ed operanti in qualsiasi
settore produttivo, commerciale o di servizi;
b) lavoratori autonomi, compresi gli iscritti negli albi, ordini e
collegi professionali;
c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
d) ogni altra categoria di datori di lavoro.
2. Le imprese cooperative possono beneficiare dei contributi anche per le
assunzioni dei soci.
3. I benefici di cui alla presente legge sono concessi per le attività che
trovano attuazione nel territorio della Regione siciliana".
Nota all'art. 9, comma 5:
L'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è riportato alla nota
all'art. 6, comma 4, del testo che qui si annota.
Nota all'art. 10:
L'art. 43 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, ai commi 1 e 2, così
dispone:
"Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge regionale 23 maggio
1991, n. 36, e successive integrazioni e modificazioni, sono estese al personale
dei consorzi agrari che cesserà dal servizio in relazione alla chiusura
definitiva dell'attività o di settori di attività.
I requisiti previsti all'articolo 12 della suddetta legge n. 36 del 1991 debbono
intendersi riferiti alla data di chiusura delle attività.".
Note all'art. 11;
- La legge regionale 5 marzo 1979, n. 18, recante: "Attribuzione di nuovi
compiti alla commissione regionale di cui all'art. 13 della legge regionale 27
dicembre 1969, n. 52 (Commissione regionale per l'impiego)." all'art. 1,
così dispone:
"La commissione regionale di cui all'art. 13 della legge regionale 27
dicembre 1969, n. 52, svolge anche i compiti indicati dall'art. 23 della legge
12 agosto 1977, n. 675, dall'art. 3 bis della legge 1 giugno 1977, n. 285,
inserito con l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con
modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479, e dal decreto-legge 13 dicembre
1978, n. 795.
La commissione assume la denominazione di Commissione regionale per l'impiego.".
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1977, n. 469, recante: "Conferimento
alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del
lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, all'art. 4,
comma 1, lettere b) e c), così dispone:
"Costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede
concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle
linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale; la
composizione di tale organo collegiale deve prevedere la presenza del
rappresentante regionale competente per materia di cui alla lettera c), delle
parti sociali sulla base della rappresentatività determinata secondo i criteri
previsti dall'ordinamento, rispettando la pariteticità delle posizioni delle
parti sociali stesse, nonché quella del consigliere di parità nominato ai
sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.
Costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a rendere effettiva, sul
territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del
lavoro e le politiche formative, composto da rappresentanti istituzionali della
regione, delle province e degli altri enti locali.".
Nota all'art. 12:
Gli enti ed organismi contemplati dell'art. 4 della legge regionale 6 marzo
1976, n. 24, recante: "Addestramento professionale dei lavoratori"
sono l'INAPLI, l'INIASA e l'ENALC.
Note all'art. 13, comma 1:
- L'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così dispone:
"1. Il sistema informativo lavoro, di seguito denominato SIL, risponde alle
finalità ed ai criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39 e la sua organizzazione è improntata ai principi di cui
alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Il SIL è costituito dall'insieme delle strutture organizzative, delle
risorse hardware, software e di rete relative alle funzioni ed ai compiti, di
cui agli articoli 1, 2 e 3.
3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, ha caratteristiche nazionalmente unitarie ed integrate
e si avvale dei servizi di interporabilità e delle architetture di cooperazione
previste dal progetto di rete unitaria della pubblica amministrazione. Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, gli enti locali,
nonché i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro
ai sensi dell'articolo 10, hanno l'obbligo di connessione e di scambio dei dati
tramite il SIL, le cui modalità sono stabilite sentita l'autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione.
4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i soggetti autorizzati alla
mediazione tra domanda e offerta di lavoro, hanno facoltà di accedere alle
banche dati e di avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL stipulando
apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I
prezzi, i cambi e le tariffe, applicabili alle diverse tipologie di servizi
erogati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati
annualmente, sentito il parere dell'autorità per lnella pubblica
amministrazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. I proventi realizzati ai sensi del presente comma sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati, con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita
unità previsionale dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
(Omissis)
8. Al fine di preservare l'omogeneità logica e tecnologica del SIL ed al
contempo consentire l'autonomia organizzativa e gestionale dei sistemi
informativi regionali e locali ad esso collegati, è istituito, nel rispetto di
quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 281 del 1997, un organo
tecnico con compiti di raccordo tra il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, le regioni e le amministrazioni locali in materia di SIL.
(Omissis).".
- La legge regionale 8 novembre 1988, n.35, recante "Interventi urgenti nei
settori dell'emigrazione e del lavoro" all'art. 4 così dispone:
"1. In attuazione di quanto previsto dal comma secondo dell'art. 3 della
legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, ed allo scopo di provvedere alla
rilevazione, acquisizione, memorizzazione ed elaborazione dei dati occorrenti
per l'informatizzazione dei servizi dell'impiego, ivi compreso il controllo
delle relative metodologie, la disciplina delle modalità di accesso ai dati e
la loro conservazione ed utilizzazione, nonché all'acquisizione, impianto e
manutenzione dei beni, dei programmi e delle attrezzature, all'assistenza
tecnica ed alla riqualificazione del personale indispensabile per l'automazione
dei servizi medesimi, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a stipulare
contratti e convenzioni, anche in deroga alle vigenti norme di contabilità
generale dello Stato e alla legge regionale 29 aprile 1985, n.21 nel rispetto di
quanto previsto dal comma quarto dell'art. 8 della legge 28 febbraio 1987, n.
56. Ai fini della scelta dei contraenti, sarà data preferenza, compatibilmente
con le esigenze di servizio, ad imprese ed altri organismi che svolgono analoghi
compiti per conto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. (Omissis)".
Nota all'art. 14, comma 1:
L'art. 11 della legge regionale 21 settembre 1990, n.36, recante: "Norme
modificative ed integrative della legge 28 febbraio 1987, n.56 e delle leggi
regionali 23 gennaio 1957, n. 2, 27 dicembre 1969, n. 52 e 5 marzo 1979, n.18,
in materia di disciplina del collocamento e di organizzazione del mercato del
lavoro. Norme integrative dell'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
concernente attività di utilità collettiva in favore dei giovani", a
seguito della modifica apportata con la disposizione annotata, ha il seguente
testo:
"1. Il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per il
lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione,
sentita la Giunta regionale, nomina il direttore dell'Agenzia, nella persona del
direttore preposto alla direzione regionale lavoro, ovvero scegliendolo tra il
personale dell'Amministrazione regionale in possesso di elevata professionalità
e comprovata pluriennale esperienza nel campo delle politiche del lavoro.
2. Il direttore dell'Agenzia può anche essere scelto tra personale esterno
all'Amministrazione regionale, in possesso dei medesimi requisiti di
professionalità ed esperienza. In quest'ultimo caso il Presidente della Regione
su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione, procede alla nomina, sentita oltre che
la Giunta regionale, anche la Commissione regionale per l'impiego.
3. L'incarico è conferito per un quinquennio e s'intende confermato qualora
non intervenga provvedimento di revoca entro un anno dalla relativa scadenza.
4. Se estraneo alla pubblica amministrazione, il direttore è assunto con
contratto a tempo determinato di diritto privato.
5. Il Presidente della Regione nomina inoltre il vicedirettore, con la procedura
di cui al comma 1, da scegliersi tra i funzionari assegnati all'Assessorato
regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione, con qualifica di dirigente superiore nonché tra il personale
assunto ai sensi del comma 2 del successivo art. 12, con qualifica equiparata a
dirigente superiore. Il vicedirettore sostituisce il direttore in caso di
assenza o impedimento ed esercita direttamente le funzioni a lui delegate dal
direttore dell'Agenzia".
Nota all'art. 14, comma 2:
La legge regionale 15 maggio 2000, n.10, reca: "Norme sulla dirigenza e sui
rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana.
Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello
unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile.
Norme in materia di pensionamento".
Nota all'art. 14, comma 3:
L'art. 26 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, così dispone:
"1. Al fine di attivare, coordinare, progettare, monitorare e comunque
facilitare l'introduzione nel mercato del lavoro delle misure di politica attiva
del lavoro di cui al presente titolo, il "Coordinamento regionale dei
lavori socialmente utili" di cui all'art. 70 della legge regionale 7 marzo
1997, n.6 è trasformato nel "Coordinamento regionale delle misure di
politica attiva del lavoro".
(Omissis)".
Note all'art. 14, comma 4:
- Il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale 21 settembre 1990, n.436, a
seguito della modifica apportata della disposizione che qui si annota, è il
seguente: "Il Presidente della Regione nomina inoltre il vicedirettore, con
la procedura di cui al comma 1, da scegliersi tra i funzionari assegnati
all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione
professionale e dell'emigrazione, con qualifica di dirigente di seconda
fascia e per necessità di servizio con qualifica di dirigente di terza fascia,
ed in tal caso trova applicazione l'art. 9, comma 5, della legge regionale 15
maggio 2000, n.10 nonché tra il personale assunto ai sensi del comma 2 del
successivo art. 12, con qualifica equiparata a dirigente superiore. Il vice
direttore sostituisce il direttore in caso di assenza o impedimento ed esercita
direttamente le funzioni a lui delegate dal direttore dell'Agenzia".
- L'art. 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, al comma 5 così dispone:
"Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo non
inferiore a due anni e non superiore a sette anni con facoltà di rinnovo, a
dirigenti di seconda fascia e per necessità di servizio a dirigenti di terza
fascia i quali continuano a mantenere la qualifica di provenienza in possesso di
formazione culturale, professionale, capacità e attitudini adeguate alle
funzioni da svolgere e che abbiano dimostrato, mediante i risultati conseguiti
nell'esperienza lavorativa, l'attitudine ad assumere le responsabilità connesse
alle funzioni da svolgere".
Nota all'art. 16:
L'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, così come modificato
dall'art. 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n.25, così dispone:
"1. Ai partecipanti ai corsi previsti dagli artt. 1 e 5, i quali abbiano
conseguito il relativo attestato di qualifica e limitatamente a qualifiche o
profili professionali uguali o strettamente affini a quelli oggetto del corso
frequentato, nonché ai soggetti in possesso del richiesto titolo di studio che
per un periodo non inferiore a 180 giorni abbiano partecipato alla realizzazione
dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge 11
marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni ed in possesso dei
requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre
1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni è riservata nell'ambito dei
concorsi indetti dalle amministrazioni, enti ed aziende, escluse le unità
sanitarie locali, di cui all'art.1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12,
una quota del 50% dei posti messi a concorso.
2. Ferme restando le quote di riserva previste dalla legge 2 aprile 1968, n.482,
ai soggetti portatori di handicap cui all'art. 2 della legge regionale 18 aprile
1981, n. 68, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico
impiego relativamente alle categorie pro tette, è riservata una quota pari al
5% dei posti messi a concorso dalle amministrazioni, enti ed aziende di cui
all'art. 1 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2".
Note all'art. 17, comma 1:
- L'art. 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante
"Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia",
come integrato dalla disposizione che qui si annota è il seguente:
"1. Al personale iscritto all'albo previsto dall'art. 14 della legge
regionale 6 marzo 1976, n.24 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è
garantita la continuità lavorativa e riconosciuto il trattamento economico e
normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.
2. E' fatto obbligo agli enti, ivi comprese le loro sedi di coordinamento
regionale, di cui all'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, prima di
procedere a nuove assunzioni anche a tempo determinato, di completare l'orario
di lavoro, nel rispetto della professionalità e delle norme contrattuali, del
personale ad orario parziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2 bis. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione è autorizzato ad attuare per il personale di cui
al comma 1, rimasto totalmente privo di incarico, i processi di mobilità
previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori della
formazione professionale. La spesa derivante è contenuta nei limiti del
finanziamento decretato.
2 ter. I commi 1 e 2 del presente articolo non trovano applicazione ai
lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità o
vecchiaia richiesti dalla disciplina vigente".
- La legge regionale 18 agosto 1979, n. 200, reca "Provvedimenti per le
scuole di servizio sociale".
Nota all'art. 20, comma 1:
Le strutture previste dagli artt. 17 e 22 della legge regionale 7 marzo 1997,
n.6, sono la "Cabina di regia regionale" e l'"Osservatorio per
l'accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica".
Nota all'art. 20, comma 6:
La legge regionale 8 luglio 1977, n.47, recante: "Norme in materia di
bilancio e contabilità della Regione siciliana" all'art. 4, comma 2, così
dispone:
"Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio nella misura
indispensabile per lo svolgimento di attività o interventi che, sulla base
della legislazione vigente ed in conformità ai programmi della Regione, daranno
luogo ad impegni di spesa nell'esercizio cui il bilancio si riferisce".
Note all'art. 23, comma 3:
- L'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, prevede
l'istituzione di commissioni uniche a livello provinciale per le politiche del
lavoro.
- L'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n.68, al comma 4, istituisce presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il "Fondo per il diritto al
lavoro dei disabili".
- L'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, così dispone:
"1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici
competenti, sentito l'organismo di cui all'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dal l'art. 6 della
presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad
oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli
obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che
il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono
essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo
svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione
con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi
di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della
prova qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non
costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono
obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di
integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari
caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire
l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le
cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), della legge 8
novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge,
nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di
cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi
di cui agli artt. 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ov ve ro con
altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli
obiettivi della presente legge.
6. L'organismo di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, come modificato all'art. 6 della presente legge, può proporre
l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di
formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le
disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'art. 16 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 lu glio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici
progetti di inserimento mirato.
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa
devono:
a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore
disabile e le modalità del loro svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte
degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e
degli organismi di cui all'art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine
di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo
inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici
incaricati delle attività di sorveglianza e controllo".
- L'art. 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, così dispone:
"1. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 9 e 11, gli uffici
competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli
obblighi di cui all'art. 3, con le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma
1, lett. b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e
con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale,
apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili
appartenenti alle ca tegorie di cui all'art. 1 presso le cooperative sociali
stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i datori di
lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non
ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato
tecnico di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 6, non possono riguardare più di
un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti,
ovvero più del 30% dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'art. 3, se
il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.
2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti re quisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del
datore di lavoro;
b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'art. 3 attraverso
l'assunzione di cui alla lett. a);
c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il
libero professionista di cui al comma 1, con oneri retribu tivi, previdenziali e
assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione,
che non può eccedere i dodici mesi, pro rogabili di ulteriori dodici mesi da
parte degli uffici competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si im pegna ad affidare
alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al comma 1; tale
ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa
stessa ovvero al libero professionista di cui al comma 1 di applicare la parte
normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi
compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni
finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;
2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'art. 11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati
soggetti agli obblighi di cui all'art. 3 e con le cooperative sociali di cui
all'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive
modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo
temporaneo dei detenuti disabili".
Nota all'art. 24:
L'art. 13, comma 1, lett. c), è riportato alla nota all'art. 23, comma 3, del
testo che qui si annota.
Nota all'art. 25, comma 4:
L'art. 14, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n.68, così dispone:
"Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle
sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati
dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il contributo di
fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati".
Nota all'art. 26:
L'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, è ri portato alla
nota all'art. 23, comma 3, del testo che qui si annota.
LAVORI PREPARATORI
D.D.L. n. 1062
"Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei
lavori socialmente utili e norme urgenti in materia di collocamento".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa) su
proposta dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione, (Papania) il 24 marzo 2000.
Trasmesso alla Commissione "Cultura, formazione e lavoro" (V) il 3
aprile 2000.
Esaminato e deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nella
seduta n. 117 del 4 aprile 2000.
Riesaminato in Commissione e rinviato in Commissione "Bilancio" (II)
nella seduta n. 119 del 26 settembre 2000.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 209 del
12 ottobre 2000.
Riesaminato in Commissione e rinviato in Commissione "Bilancio" (II)
nella seduta n. 121 del 18 ottobre 2000.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 215 del
26 ottobre 2000.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 123 del 7 novembre 2000.
Relatore: Carmelo Briguglio.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 330 del 14 novembre 2000, n. 332 del 16
novembre 2000 e n. 333 del 17 novembre 2000.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 333 del 17 novembre 2000.